Art. 5. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici per l'ammissione a ciascun dottorato sono nominate dal rettore con proprio decreto e sono composte ognuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.