Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    Le  commissioni giudicatrici per l'ammissione a ciascun dottorato
sono  nominate dal rettore con proprio decreto e sono composte ognuna
da  tre  membri  scelti  tra professori e ricercatori universitari di
ruolo,  cui  possono  essere  aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.