Art. 7.

      Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza

    Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del  merito,  secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle borse bandite.
    A  parita' di merito, prevale la situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile   2001   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 172  del
26 luglio 2001.
    Per  usufruire  della borsa, gli interessati dovranno dichiarare,
tramite  apposita  autocertificazione, di non usufruire di un reddito
personale,  complessivo  annuo  lordo  superiore a euro 7.746,85, con
riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa.
    Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale  o  derivanti  da  servizio  militare di leva. In caso di
superamento  del reddito in corso d'anno, il beneficiario della borsa
dovra'   tempestivamente   darne   comunicazione  all'amministrazione
universitaria  che  provvedera' a chiedere la restituzione delle rate
indebitamente percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 10.561,54
lordi,   assoggettati  ai  contributi  previdenziali  previsti  dalla
vigente normativa.
    In  caso  di  permanenza  dei  requisiti  prescritti,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli
anni  successivi  al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il
mese  di gennaio  di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui
risulti il mantenimento del requisito reddituale.
    Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per  eventuali  periodi  di soggiorno all'estero per motivi di studio
inerenti  al dottorato, opportunamente e preventivamente autorizzati,
nonche' certificati dalla sede estera di accoglienza.
    Eventuali  sospensioni  ingiustificate in corso d'anno comportano
la  restituzione  di  tutte  le rate di borsa di studio indebitamente
percepite nell'anno accademico di riferimento.
    Coloro  che si classifichino in posizione utile nella graduatoria
di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della
borsa  di  studio,  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo,
dovranno  pagare il contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi
di dottorato.
    L'ammontare  annuo  di  tale  contributo  va calcolato secondo la
seguente tabella, pertanto l'importo da pagare sara' di:
      euro 500,00, se il reddito non supera i limiti massimi,
      euro 750,00, se il reddito supera i limiti massimi.


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Numero di componenti   Soglia di equivalenza     Limiti massimi
  nucleo familiare                                    (Euro)
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         1                      1,00               16.432
         2                      1,57             25.798,24
         3                      2,04             33.521,28
         4                      2,46             40.422,72
         5                      2,85             46.831,20
         6                      3,2              52.582,40
         7                      3,55             58.333,60
Per ogni componente           + 0,35
      in piu'
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    La   situazione   economica  del  nucleo  familiare  deve  essere
autocertificata   dal  capofamiglia  e/o  dal  candidato  utilizzando
apposita  modulistica.  L'anno  di  riferimento  per  il  calcolo del
reddito  e'  l'anno  solare  precedente  a  quello  della iscrizione,
pertanto,  per iscriversi all'A.A. 2006/2007 l'anno di riferimento e'
il 2005.
    Il  versamento  dei contributi deve essere effettuato in due rate
annue  di  pari  importo  sul conto corrente postale dell'Universita'
n. 11267861, con le seguenti modalita':
      per  coloro  che,  nell'a.a.  2006/2007,  si iscrivono al primo
anno:
        la prima rata all'atto dell'iscrizione;
        la  seconda rata entro il 30 giugno 2007 senza mora, entro il
31 luglio 2007 con una mora di euro 50,00;
      per gli anni successivi al primo:
        la  prima  rata  entro  il  30 novembre  senza mora, entro il
31 dicembre con una mora di euro 50,00;
        la  seconda  rata  entro  il  30 giugno  senza mora, entro il
31 luglio con una mora di euro 50,00.
    Le  ricevute  di versamento vanno obbligatoriamente consegnate al
Servizio dottorati entro il mese successivo alla scadenza.
    Verranno  automaticamente  ammessi all'anno successivo coloro che
effettueranno i versamenti e consegneranno la relativa ricevuta entro
i termini stabiliti sopra indicati.
    In caso di mancato pagamento e di mancata consegna della ricevuta
di  versamento,  non  sara'  possibile procedere alle ammissioni agli
anni  successivi  e/o  agli  esami  finali  e  non saranno rilasciati
certificati.
    Tutti  i vincitori dei concorsi per essere iscritti ai rispettivi
dottorati  dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno di durata del
corso,  la  tassa  regionale  prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 9 aprile 2001, il cui importo e' di euro
61,97  annui  da  versare sul c.c. n 42008441, intestato alla Regione
Molise - Servizio tesoreria.
    Ciascun  iscritto  dovra' provvedere annualmente al pagamento del
contributo  e  della  tassa  regionale,  secondo  le  modalita'  e le
scadenze  sopra  indicate,  questo  avviso  ha  valore  ufficiale  e,
pertanto,  gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione
da parte dell'amministrazione universitaria.
    Le  borse  di  studio  non  sono  cumulabili  con  altre  borse a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  sono  esonerati  preventivamente dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi.
    Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei  contributi  previdenziali,  non  coperti dai fondi ripartiti dai
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998,  n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante
convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.