Art. 8.

            Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato

    Gli  iscritti  hanno  l'obbligo, secondo le modalita' fissate dai
rispettivi  collegi  dei docenti, di frequentare i corsi di dottorato
presso  l'Universita'  degli studi del Molise, o nelle eventuali sedi
consorziate,  ferma restante la possibilita' di effettuare periodi di
studio presso altre sedi, come previsto dall'apposito regolamento.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
possono  essere  concessi  dal  rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  nei  casi  di  maternita',  grave  e  documentata malattia,
servizio   militare,   gravi  e  documentati  motivi.  In  tali  casi
l'interessato potra' chiedere:
      il  «congelamento»  per  un  anno,  in  tal  caso terminera' le
proprie attivita' con un anno di ritardo;
      una  «proroga»  o «una interruzione temporanea», in tale caso i
mesi  di  assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio  dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino
un  periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero
anno.
    Il   collegio   dei   docenti,   previa  verifica  dei  risultati
conseguiti,  puo'  deliberare  la  «sospensione» o «l'esclusione» dal
corso,   anche   nei   casi   di  assenze  prolungate,  reiterate  ed
ingiustificate. Il collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi
esclusi  o  sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno
senza godimento della borsa.
    In  caso  di  sospensione  di  durata  superiore a trenta giorni,
ovvero  di  esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio  e  devono  essere  restituiti  i ratei di borsa indebitamente
percepiti.
    Agli  studenti  dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su
proposta  del  collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere
l'attivita'  di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore
annue.  Tale  attivita',  facoltativa  e  senza oneri per il bilancio
dello  Stato,  non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle  universita'.  Possono  altresi',  su  loro  richiesta e previo
parere   favorevole  del  consiglio  di  facolta',  partecipare  alle
commissioni di esame in qualita' di cultori della materia.
    Alla  fine  di  ciascun  anno accademico gli iscritti ai corsi di
dottorato   hanno   l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata
relazione  sull'attivita'  e  le  ricerche  svolte  al  collegio  dei
docenti,  che  ne  cura  la  conservazione  e che, previa valutazione
dell'assiduita'  e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
propone   al   rettore   il   proseguimento   del  dottorato,  ovvero
l'esclusione.
    Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di
dottorato,  senza  borsa di studio, anche i ricercatori universitari,
nonche'  i  beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di
ricerca,  conferiti  dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai
sensi  della  legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero
rispetto  ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi
ai  corsi  di dottorato non potra' complessivamente superare la meta'
dei  posti  istituiti,  con  arrotondamento all'unita' per eccesso. I
corsi  di  dottorato,  cui  gli  assegnisti  possono  essere ammessi,
possono  riguardare  le  stesse  aree  scientifico-disciplinari della
ricerca  per  la  quale  sono detentori di assegni. E' necessario, in
ogni  caso,  l'assenso  del responsabile della ricerca e del collegio
dei  docenti,  circa  la  compatibilita'  nello svolgimento delle due
attivita'.
    I  dottorandi  iscritti  a  corsi  con sede amministrativa presso
l'Universita'  del  Molise  sono  assicurati,  ai sensi della vigente
normativa,  per  tutta  la  durata  del  corso  ed in qualunque sede,
italiana  o  straniera  essi  si  trovino  per  svolgere  le  proprie
attivita'  formative,  purche'  regolarmente  autorizzati, secondo le
modalita' indicate nel precedente art. 4, punto 5.