Art. 2.
    La   commissione   giudicatrice,  cosi'  come  integrata,  dovra'
concludere  i  propri  lavori  entro  il  termine di sessanta giorni,
decorrente  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale.  Da  tale  ultima  data  comincera', altresi', a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995,   n. 236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso   detto   termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione, le predette istanze non saranno piu ammesse.