Art. 7. Titoli di preferenza a parita' di merito I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza a parita' di merito, dichiarati nella domanda di partecipazione, sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, la relativa documentazione, in originale o in copia autenticata attestante il possesso dei titoli stessi, gia' dichiarati nella domanda. Dai documenti suddetti dovra' risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 mediante la compilazione dell'allegato B. I soggetti che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito, sono i seguenti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.