Art. 8.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Tra  l'Amministrazione  universitaria che ha indetto la selezione
ed  il  candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto
di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
    Il   candidato   risultato  vincitore  sara'  invitato,  a  mezzo
telegramma,  ad  assumere  servizio,  con riserva di accertamento dei
requisiti  prescritti  per  la  categoria  per  la quale e' risultato
vincitore, e contestualmente sara' stipulato il contratto individuale
di  lavoro  conformemente  a  quanto  previsto  dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro.
    Entro  trenta  giorni  dalla  stipula del contratto, il vincitore
dovra'  produrre  la documentazione richiesta dall'Amministrazione di
cui al successivo art. 9.
    Scaduto   inutilmente  il  suddetto  termine  e  fatta  salva  la
possibilita'  di  una  sua proroga, a richiesta dell'interessato, nel
caso  di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
    Il  vincitore  che  senza  comprovato  e  giustificato  motivo di
impedimento  non  assuma  servizio entro il termine stabilito, decade
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora
il  vincitore  assuma  servizio, per giustificato motivo, con ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno
di presa di servizio.
    Il  periodo  di  prova  e'  pari  a  quello  previsto dal vigente
Contratto  collettivo  nazionale di lavoro, relativo al personale del
comparto universita'.
    Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la  categoria  EP,  posizione  economica  EP1,  di  cui  al Contratto
collettivo  nazionale  del lavoro, relativo al personale del comparto
universita',  per  il  quadriennio  normativo  2002/2005 e il biennio
economico 2004/2005.