Art. 11. Attivita' dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una tesi di ricerca con contributi originali. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso, qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso universita' straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con le universita' stesse. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo' usufruirne una seconda volta.