Art. 6.

                        Punteggio delle prove

    La  commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una  lingua  diversa  dall'italiano.  Tale possibilita' dovra' essere
subordinata  ad  un'espressa  e motivata determinazione assunta dalla
commissione  giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
    Ultimata  la  prova  orale,  la commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    I     verbali    del    concorso    devono    essere    trasmessi
all'amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede
con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio
degli  stessi  alla  commissione  per  eventuali  regolarizzazioni ed
integrazioni.  Dopo  l'approvazione le graduatorie vengono pubblicate
sul sito web e sull'albo dell'Universita'.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge   n. 241/1990  e  dal  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
procedimento    amministrativo    e    di    diritto    di   accesso.
L'amministrazione   puo'   rinviare   l'accesso   al   momento  della
conclusione del concorso.