Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari: decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.