Art. 2. Criteri generali e requisiti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico 1. Alle prove di accertamento linguistico e' ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi) della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ex ruolo), che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un ulteriore anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria di I e II grado), nel posto (per i docenti di scuola primaria e dell'infanzia), nella qualifica (per il personale ATA) in cui e' titolare all'atto della domanda e per il cui relativo codice funzione chiede di partecipare. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto. 2. E' consentita la partecipazione alle prove di accertamento per piu' tipologie di istituzioni, nonche' per piu' aree linguistiche. Le lingue per le quali e' possibile partecipare a dette prove sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco, relative alle aree linguistiche indicate nell'allegato n. 2, che e' parte integrante del presente decreto. Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai lettorati di italiano presso le universita' straniere, hanno titolo a sostenere la prova di accertamento della conoscenza linguistica esclusivamente i candidati appartenenti alle seguenti categorie: a) docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado; b) docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano superato nell'ambito di corsi universitari almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero della pubblica istruzione allegata ai bandi di concorso, per titoli ed esami, emanati con D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto.