Art. 2.
                    Criteri generali e requisiti
       per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico
    1.   Alle   prove   di  accertamento  linguistico  e'  ammesso  a
partecipare,  a  domanda, il personale docente e ATA (limitatamente a
direttori   dei   servizi  generali  e  amministrativi  e  assistenti
amministrativi)  della  scuola,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  (ex  ruolo), che, dopo l'anno di prova, abbia prestato
almeno un ulteriore anno di effettivo servizio di ruolo in territorio
metropolitano  nella  classe  di  concorso  (per  i docenti di scuola
secondaria  di  I  e  II  grado),  nel posto (per i docenti di scuola
primaria  e dell'infanzia), nella qualifica (per il personale ATA) in
cui  e'  titolare all'atto della domanda e per il cui relativo codice
funzione  chiede  di  partecipare.  I  codici  funzione sono indicati
nell'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto.
    2. E' consentita la partecipazione alle prove di accertamento per
piu' tipologie di istituzioni, nonche' per piu' aree linguistiche.
    Le  lingue  per  le  quali e' possibile partecipare a dette prove
sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco, relative alle
aree   linguistiche   indicate   nell'allegato  n. 2,  che  e'  parte
integrante del presente decreto.
    Per  quanto  riguarda il personale docente aspirante ai lettorati
di italiano presso le universita' straniere, hanno titolo a sostenere
la  prova di accertamento della conoscenza linguistica esclusivamente
i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
      a)  docenti  di  italiano  a  tempo  indeterminato delle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
      b)  docenti  di  lingue  straniere  a tempo indeterminato delle
scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado che abbiano superato
nell'ambito  di  corsi  universitari  almeno  due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero
della  pubblica  istruzione allegata ai bandi di concorso, per titoli
ed  esami,  emanati  con  D.D.G.G.  31 marzo  1999  e 1° aprile 1999,
riportata  alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, che e' parte integrante
del presente decreto.