Art. 3.
                      Modalita' e termini utili
          per la presentazione della domanda di ammissione
    1.  Le  domande  dei  candidati  devono  essere inviate - pena la
decadenza  -  entro  e  non  oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione   del   presente   decreto   nella  Gazzetta  Ufficiale
direttamente  dall'interessato  (non  per  il  tramite gerarchico), a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, al Ministero degli
affari   esteri   -   Direzione  generale  per  la  promozione  e  la
cooperazione  culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 -
00194  Roma.  La  data  di spedizione della domanda e' comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  che  si  trovano  all'estero  possono  consegnare o
spedire  la  domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e
agli uffici consolari.
    2.  Il modello di domanda e' contenuto nell'allegato n. 3, che e'
parte  integrante  del presente decreto. Esso deve essere debitamente
compilato  dal  candidato in tutte le sue voci, utilizzando gli spazi
predisposti.  Tale  modello  e'  reperibile  nel  sito  internet  del
Ministero  degli  affari  esteri  all'indirizzo: http://www.esteri.it
(seguire    il    percorso:    Politica    estera/GrandiTemi/Politica
culturale/Attivita/Istituzioni scolastiche).
    3.  E'  consentito presentare domanda per una o piu' tipologie di
istituzioni  tra  quelle  indicate  nell'allegato  n. 1, che e' parte
integrante  del  presente  decreto,  nonche'  per  una  o  piu'  aree
linguistiche,  tra  quelle  previste all'art. 2, comma 2 del presente
decreto.
    4.   I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  che
intendono  sostenere  le  prove di accertamento per piu' tipologie di
istituzioni, devono inoltrare distinte domande per ciascuna tipologia
richiesta  tra  quelle previste indicate con le sigle: SCC, SEU, LET,
ATA.  In  caso  contrario, qualora in un'unica domanda siano indicate
piu' tipologie di istituzioni scolastiche o accademiche, per le quali
si  intenda  concorrere,  sara' presa in considerazione solo la prima
tipologia indicata.
    5.  La  domanda relativa a ciascuna tipologia di istituzioni deve
contenere  negli spazi predisposti l'indicazione della lingua o delle
lingue  per  le  quali  si  chiede  la  partecipazione  alle prove di
accertamento della conoscenza linguistica di cui al presente decreto.
    6.   La   firma   in  calce  alla  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione  (decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, art. 39).
    7. I candidati devono indicare sulla busta la sigla (ovvero sulla
medesima  busta  piu'  sigle,  qualora presentino distinte domande di
partecipazione  per  piu' tipologie) corrispondente alla tipologia di
istituzione  per  la  quale  intendano  partecipare  tra  le seguenti
previste: SCC, SEU, LET, ATA.
    8.  Relativamente alle sigle identificative delle varie tipologie
di  istituzioni,  di cui al punto 4 del presente art. 3, si specifica
quanto segue.
A. Per i candidati docenti.
    Le  sigle  identificative  delle tipologie di istituzioni, per le
quali  i  candidati  docenti  a  tempo indeterminato, in possesso dei
relativi requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto, possono
presentare  domanda  di  partecipazione  alle  prove  di accertamento
linguistico, si caratterizzano come segue:

               ---->  Vedere tabella a pag. 2   <----

B. Per i candidati ATA.
    La  sigla  ATA e' riferita unicamente al personale amministrativo
della scuola, a tempo indeterminato nonche' in possesso dei requisiti
previsti   dall'art. 2   del   presente  decreto.  Pertanto  riguarda
esclusivamente i seguenti profili:


------------------------------------------------
ATA
------------------------------------------------
Direttore dei Servizi Generali a Amministrativi
Assistente amministrativo
------------------------------------------------

    9.  L'Amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso  di
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente o di
eventuali disguidi postali.
    10.  Ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di documentazione
amministrativa  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  i  requisiti  per la partecipazione alle
prove  risultano  autocertificati  tramite le dichiarazioni contenute
nella   domanda  stessa.  I  requisiti  conseguiti  e  le  condizioni
dichiarate  nel  modello  di domanda devono essere acquisiti entro il
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alle prove.
    11.  I  dati  riportati  dal  candidato  nel  modello  di domanda
assumono  il  valore  di  dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese   ai   sensi  dell'art. 46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 445  del  28 dicembre  2000.  Vigono,  al riguardo, le
disposizioni  di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente
della    Repubblica    che   prevedono   conseguenze   di   carattere
amministrativo  e  penale  per il candidato che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verita'.
    12.  Tutti  i  candidati che dichiarino nella domanda il possesso
dei  requisiti  previsti  per l'ammissione alle prove di accertamento
linguistico  sono  ammessi a sostenere le suddette prove con riserva,
fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere coloro che,
dopo   l'espletamento   delle   prove,  pur  avendole  superate,  non
documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva ordinanza
il possesso di tali requisiti.
    In  qualsiasi  momento l'Amministrazione puo' procedere ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive  esibite dai concorrenti (art. 71, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).