Art. 3. Modalita' e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione 1. Le domande dei candidati devono essere inviate - pena la decadenza - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale direttamente dall'interessato (non per il tramite gerarchico), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari. 2. Il modello di domanda e' contenuto nell'allegato n. 3, che e' parte integrante del presente decreto. Esso deve essere debitamente compilato dal candidato in tutte le sue voci, utilizzando gli spazi predisposti. Tale modello e' reperibile nel sito internet del Ministero degli affari esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica estera/GrandiTemi/Politica culturale/Attivita/Istituzioni scolastiche). 3. E' consentito presentare domanda per una o piu' tipologie di istituzioni tra quelle indicate nell'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto, nonche' per una o piu' aree linguistiche, tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente decreto. 4. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, che intendono sostenere le prove di accertamento per piu' tipologie di istituzioni, devono inoltrare distinte domande per ciascuna tipologia richiesta tra quelle previste indicate con le sigle: SCC, SEU, LET, ATA. In caso contrario, qualora in un'unica domanda siano indicate piu' tipologie di istituzioni scolastiche o accademiche, per le quali si intenda concorrere, sara' presa in considerazione solo la prima tipologia indicata. 5. La domanda relativa a ciascuna tipologia di istituzioni deve contenere negli spazi predisposti l'indicazione della lingua o delle lingue per le quali si chiede la partecipazione alle prove di accertamento della conoscenza linguistica di cui al presente decreto. 6. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 39). 7. I candidati devono indicare sulla busta la sigla (ovvero sulla medesima busta piu' sigle, qualora presentino distinte domande di partecipazione per piu' tipologie) corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano partecipare tra le seguenti previste: SCC, SEU, LET, ATA. 8. Relativamente alle sigle identificative delle varie tipologie di istituzioni, di cui al punto 4 del presente art. 3, si specifica quanto segue. A. Per i candidati docenti. Le sigle identificative delle tipologie di istituzioni, per le quali i candidati docenti a tempo indeterminato, in possesso dei relativi requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda di partecipazione alle prove di accertamento linguistico, si caratterizzano come segue: ----> Vedere tabella a pag. 2 <---- B. Per i candidati ATA. La sigla ATA e' riferita unicamente al personale amministrativo della scuola, a tempo indeterminato nonche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto. Pertanto riguarda esclusivamente i seguenti profili: ------------------------------------------------ ATA ------------------------------------------------ Direttore dei Servizi Generali a Amministrativi Assistente amministrativo ------------------------------------------------ 9. L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali. 10. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. I requisiti conseguiti e le condizioni dichiarate nel modello di domanda devono essere acquisiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove. 11. I dati riportati dal candidato nel modello di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 12. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove con riserva, fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere coloro che, dopo l'espletamento delle prove, pur avendole superate, non documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva ordinanza il possesso di tali requisiti. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (art. 71, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).