Art. 7.
                         Casi di esclusione
    Sono considerati motivi di esclusione:
      a)  la  domanda  dell'aspirante privo dei requisiti generali di
ammissione di cui all'art. 2 del presente decreto;
      b) la domanda priva di firma del candidato;
      c)  la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione
del  presente  decreto  o oltre la scadenza del termine ivi stabilito
per la presentazione della domanda).
    Il  Ministero  degli  affari esteri puo' disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.
    L'esclusione  e'  disposta con decreto del Ministero degli affari
esteri che sara' notificato all'interessato con lettera raccomandata.