Art. 7. Casi di esclusione Sono considerati motivi di esclusione: a) la domanda dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2 del presente decreto; b) la domanda priva di firma del candidato; c) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione della domanda). Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del Ministero degli affari esteri che sara' notificato all'interessato con lettera raccomandata.