Art. 9.
              Composizione e compiti delle commissioni
    1.  Sono  costituite  apposite  commissioni,  una  per  ogni area
linguistica,  nominate  dal  Direttore  generale  per la promozione e
cooperazione culturale del Ministero affari esteri di concerto con il
Ministero  della  pubblica  istruzione,  presiedute  da  un dirigente
tecnico  o  amministrativo,  in  servizio  presso  il Ministero della
pubblica  istruzione,  e  composte  da  due membri, in rappresentanza
rispettivamente dei due Ministeri, nonche' da un segretario, nominato
tra il personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri.
    Tali  commissioni  hanno  il  compito  specifico di assicurare la
regolarita'  delle  procedure e di redigere gli elenchi del personale
che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.
    2.  Non  possono  far  parte  delle  commissioni coloro che siano
legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado
civile  con  alcuno  dei  candidati  o  dei  membri delle commissioni
stesse.
    Ugualmente  non  possono  far  parte delle commissioni coloro che
alla  data  della pubblicazione del presente decreto abbiano superato
il  settantesimo  anno  di  eta'  ne' gli ex dipendenti dei Ministeri
degli  affari  esteri e della pubblica istruzione, collocati a riposo
da piu' di tre anni.
    Parimenti  non  possono  far  parte  di  alcuna delle commissioni
coloro  che  si candidino per le prove di accertamento ne' coloro che
alla  data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio
all'estero.
    Non  possono,  altresi',  far  parte  delle  commissioni ai sensi
dell'art. 35   del  decreto  legislativo  n. 165/2001,  i  componenti
dell'organo  di  direzione politica dell'amministrazione interessata,
coloro  che  ricoprano  cariche  politiche o che siano rappresentanti
sindacali   o   designati   dalle  confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
    3. Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi
di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento
delle operazioni.