Art. 9. Composizione e compiti delle commissioni 1. Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area linguistica, nominate dal Direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero affari esteri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, presiedute da un dirigente tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione, e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente dei due Ministeri, nonche' da un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri. Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto. 2. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse. Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, collocati a riposo da piu' di tre anni. Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidino per le prove di accertamento ne' coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero. Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3. Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni.