Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata successivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda con decreto
del direttore amministrativo ed e' composta come previsto
dall'art. 13 del regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo da un presidente e da due membri
esperti, tenendo conto della professionalita' e della competenza
necessaria in relazione al posto messo a concorso.