Art. 8.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla minore eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire i documenti attestanti i titoli di preferenza e di riserva
a questa Amministrazione, presso l'Ufficio Protocollo
dell'Universita' per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4 -
06122 Perugia, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda e gia'
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non
autenticata del proprio documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di
atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento di identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione garantisce l'applicazione delle riserve
previste dalle disposizioni normative vigenti.