Art. 9.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L'Amministrazione, con decreto del direttore amministrativo,
accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula
la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti articoli 7 e 8 e dichiara il vincitore del concorso.
La graduatoria finale sara' pubblicata mediante affissione
all'Albo ufficiale dell'Ateneo e mediante diffusione sul sito Web
dell'Ateneo, ove restera' esposta per venti giorni. Dalla
pubblicazione all'Albo ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnative.
La graduatoria di merito rimane valida per ventiquattro mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione.
L'Universita' si riserva di utilizzare tale graduatoria anche per
le eventuali assunzioni a tempo determinato, da effettuarsi ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del CCNL 9 agosto 2000, come modificato
dall'art. 6 del CCNL del 27 gennaio 2005 entro il termine di scadenza
della stessa.