Art. 2.
Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in premessa i componenti
designati dalle facolta', possono effettuare la prima convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Nel corso della prima riunione la commissione provvede a:
a) prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovino in rapporto di parentela o affinita' fino al IV grado
incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause
di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile;
b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
c) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati.