Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina delle commissioni
giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche',
anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine
decorre dalla data della sua insorgenza.