Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso le candidate devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) il godimento dei diritti civili e politici; c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443; f) essere stata riconosciuta, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, in conformita' di quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e in particolare: A) Requisiti psico-fisici: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno; 5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. B) Requisiti attitudinali: 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'; 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive; 4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono state espulse dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono escluse dal concorso le candidate non in possesso dei requisiti previsti nonche' le candidate che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali. 4. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresi', concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta delle candidate e gli ulteriori requisiti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 6. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma sara' disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione generale del Personale e della Formazione, l'esclusione della candidata al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento.