Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso le candidate devono essere in
possesso,   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione,  dei  seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) il godimento dei diritti civili e politici;
      c) eta'  non  inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni ventotto;
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e) essere  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come   modificato  dall'art.  6,  comma  2  del  decreto  legislativo
17 novembre  1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26, della legge
1° febbraio   1989,   n. 53  e  dell'art.  5,  comma  2  del  decreto
legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443;
      f) essere  stata  riconosciuta,  da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale  ed  aver  fatto  parte,  nel biennio precedente la data di
pubblicazione  del  presente  bando  di  concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
      g) idoneita'  fisica,  psichica ed attitudinale al servizio nel
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  in conformita' di quanto previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare:
      A) Requisiti psico-fisici:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza peso,
il  tono  e  l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare   la   robusta  costituzione  e  la  necessaria  agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
        3)  senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
        4)  visus  naturale  non  inferiore a 12/10 complessivi quale
somma  del  visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede di meno;
        5)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica  media sulle
frequenze  500  -  1000  -  2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina  silente  non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno   e   a   15   decibel  all'altro  (perdita  percentuale  totale
biauricolare entro il 20%);
        6)  l'apparato  dentario  deve  essere  tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque:
          devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa;
          almeno  due  coppie  contrapposte  per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
          gli  elementi  delle  coppie  possono  essere sostituiti da
protesi efficienti;
          il  totale  dei  denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi.
    Costituiscono   causa   di   non  idoneita'  le  imperfezioni  ed
infermita'  previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
      B) Requisiti attitudinali:
        1)  un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della  personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di   vita,   ai   tratti  salienti  del  carattere  ed  al  senso  di
responsabilita';
        2)  un  controllo  emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere  i  propri  atti  impulsivi  e  che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
        3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive;
        4)   una   adattabilita'   che   scaturisce   dal   grado  di
socievolezza,   dalla   predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed
all'ambiente di lavoro.
    2.  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono state espulse
dalle  Forze  Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da  pubblici  uffici,  nonche'  coloro che hanno riportato condanna a
pena  detentiva  per  delitti  non  colposi o sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
    3.  Sono  escluse  dal  concorso le candidate non in possesso dei
requisiti  previsti  nonche'  le  candidate che non si presentino nel
luogo,   nel   giorno   e   nell'ora   stabilita  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica e psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali.
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano state dichiarate decadute da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera  d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    5.   L'Amministrazione   provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  i
requisiti  di  moralita'  e  condotta delle candidate e gli ulteriori
requisiti  per  la  partecipazione  al  concorso, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
    6.  Per  difetto  dei  requisiti di cui al precedente comma sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione
generale   del  Personale  e  della  Formazione,  l'esclusione  della
candidata  al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque
momento.