Art. 7.

                      Accertamenti psicofisici

    1. Le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso sono
tenute  a  sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  ed  ora che saranno loro
preventivamente  comunicati,  alla  visita  medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
    2.   Gli   accertamenti   psico-fisici  sono  effettuati  da  una
Commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria  ovvero  individuabili  secondo  le modalita' di cui al
comma  2  dell'art.  120  del  decreto  legislativo  30 ottobre 1992,
n. 443.
    3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava   ovvero   appartenente  all'area  funzionale  C  -  posizione
economica C2.
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  la
candidata  e'  sottoposta  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo'
superare  la  retribuzione  spettante  al  personale  di  pari  grado
dell'Amministrazione statale.
    6.  Avverso  il  giudizio  di  non  idoneita',  la candidata puo'
proporre  ricorso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data della
notifica.
    7.  Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
di  seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
    8.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione  medica  di  seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  Direttore  generale  del  personale  e  della
formazione.