Art. 7. Accertamenti psicofisici 1. Le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2. 4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici la candidata e' sottoposta ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 6. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo' proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 7. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Direttore generale del personale e della formazione.