Art. 8.

                      Accertamenti attitudinali

    1.   Le   candidate   che   risultano  idonee  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposte  ad  un  esame attitudinale diretto ad
accertare  il  possesso,  ai  fini del servizio penitenziario, di una
personalita'   sufficientemente   matura   con  stabilita'  del  tono
dell'umore,   delle  capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze
istintuali,  di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle  capacita'  di  critica  e  di  autocritica  ed  al  livello  di
autostima.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  che  procede agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  un  presidente  scelto  tra  i funzionari
dell'Amministrazione  Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C2,  in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale  C, posizione
economica C2.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione di cui al
precedente  comma  2,  una  serie di domande a risposta sintetica o a
scelta   multipla,   collettive   ed  individuali,  integrata  da  un
colloquio.
    4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5.  Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita',  la candidata puo'
proporre  ricorso  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data della
notifica.
    6.  Il  nuovo  accertamento  e'  effettuato da una Commissione di
seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti in qualita' di componenti.
    7.  Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di  accertamento  delle  qualita'  attitudinali  dalla commissione di
seconda  istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.