Art. 9.

                             Graduatoria

    1.   Ultimata   la   valutazione   dei  titoli,  la  Commissione,
individuata dall'art. 6, forma la graduatoria di merito relativa alla
disciplina  sportiva, sulla base del punteggio finale, determinato ai
sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascuna candidata.
    2.  A  parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
    3.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del personale e della
formazione,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,  viene
approvata  la  graduatoria  di merito e dichiarata la vincitrice e le
idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego.