Art. 9. Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'art. 6, forma la graduatoria di merito relativa alla disciplina sportiva, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 5, conseguito da ciascuna candidata. 2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e dichiarata la vincitrice e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.