Art. 18.

                             Esclusioni

    1.   L'Amministrazione   della  difesa  puo',  con  provvedimento
motivato,   escludere   in   ogni   momento  dal  concorso  qualsiasi
concorrente   che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base
degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri,  nonche'  escludere il
medesimo  dalla  frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.