Art. 18. Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.