Art. 21. Nomina a Sottotenente 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.