Art. 21.

                        Nomina a Sottotenente

    1.  Gli  allievi  giudicati  idonei  al termine del corso saranno
nominati  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale
dell'Arma  dei  carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
anni,   che   assorbe  quella  precedentemente  contratta,  ai  sensi
dell'art. 10,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,
n. 298.