Art. 5.
                      Esclusione dei candidati
    L'esclusione  dei  candidati  verra' effettuata con deliberazione
del direttore generale dell'azienda.
    L'esclusione,   disposta   con   provvedimento   motivato,  sara'
notificata  agli  interessati  entro  trenta giorni dall'esecutivita'
della relativa decisione.