Art. 6.
                 Valutazione titoli e prove di esame
    Ai  sensi  dell'art. 27  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, la Commissione dispone, per i titoli e le prove di esame
complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
      a) 20 punti per i titoli;
      b) 80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      a) 30 punti per la prova scritta;
      b) 30 punti per la prova pratica;
      c) 20 punti per la prova orale.
    I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
      a) 10 punti per i titoli di carriera;
      b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
      c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
      c) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
    La  valutazione  dei  titoli  verra' effettuata con i criteri e i
punteggi  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del  7 settembre 1994 cosi' come modificato ed integrato dall'art. 27
del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
    Le  pubblicazioni per essere oggetto di valutazioni devono essere
allegate  in  originale o copia autenticata; valgono i criteri di cui
all'art. 4 del presente bando.
    Sono  valutate le attivita' professionali ed il titolo di studio,
formalmente   documentate,   idonee  ad  evidenziare  il  livello  di
qualificazione professionale acquisito.
    Le  prove di esame, cui la commissione sottoporra' gli aspiranti,
ex  art. 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1997, sono
le seguenti:
      Prova  scritta: gli argomenti della prova scritta riguarderanno
essenzialmente le materie connesse alla disciplina messa a concorso;
      Prova   pratica:  su  tecniche  e  manualita'  peculiari  della
disciplina messa a concorso;
      Prova  orale:  vertente  sugli  argomenti della prova scritta e
della  prova  pratica,  oltre  che  elementi di informatica, anche la
verifica  della  conoscenza, di una lingua straniera da scegliere tra
le seguenti:
        1) inglese;
        2) francese.
    Alle  prove di esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
validi  documenti  di  identita'  personale.  I  candidati che non si
presenteranno  a  sostenere le prove di esame, nei giorni, ora e sede
prestabiliti  saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia
la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volonta'.
    Le  prove  di  esame  non  avranno luogo nei giorni festivi e nei
giorni di festivita' religiose ebraiche e valdesi.
    Il   superamento   della   prova   scritta   e'   subordinato  al
raggiungimento  di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici  di  almeno  21/30 ed e' condizione di ammissione alla prova
pratica;  il  superamento  della  prova  pratica  e'  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30
ed  e'  condizione  di  ammissione  alla  successiva  prova orale. Il
superamento   della   prova   orale   e  quindi  l'inserimento  nella
graduatoria  degli  idonei  e'  subordinato  al raggiungimento di una
valutazione   di  sufficienza  pari  ad  almeno  14/20.  Le  date  di
svolgimento   della   prova  pratica  e  della  prova  orale  saranno
comunicate  ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data
di svolgimento delle stesse.