Art. 7.
                             Graduatoria
    La  commissione,  al  termine  delle  prove  di esame, formula la
graduatoria  di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato  che  non  abbia  conseguito  in ciascuna prova di esame la
prevista valutazione di sufficienza.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formulata secondo
l'ordine  dei  punteggi  della  valutazione  complessiva riportata da
ciascun candidato.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  approvata  con  provvedimento  del  direttore  generale e'
immediatamente  efficace, e restera' valida, ai sensi della normativa
vigente.