Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  parita'  di voti, i candidati verranno collocati in
graduatoria applicando i seguenti criteri:
      qualora  a  parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto
coperto  da  borsa di studio, prevale la valutazione della situazione
economica  come  determinata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 aprile 2001;
      qualora  a  parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto
non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che:
        1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
        2) a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu'
giovani.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.