Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di voti, i candidati verranno collocati in graduatoria applicando i seguenti criteri: qualora a parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto coperto da borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; qualora a parita' di voti consegua l'assegnazione di un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che: 1) abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 2) a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu' giovani. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.