Art. 8. Borse di studio Ai dottorandi verra' assegnata, per ciascun corso di dottorato, secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilita', una borsa di studio nel numero previsto dall'allegato A (vedi anche art. 1, comma 3). L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% per il periodo di soggiorno all'estero. Gli assegnatari di borsa di studio sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del corso ovvero il provvedimento di esclusione emesso dal collegio dei docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti e relativi all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento stesso. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista. Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal bilancio dell'Ateneo.