Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a)  cittadinanza  italiana  o  cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea;
      b)  godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      c)  idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      d) titolo di studio: diploma di maturita'.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente; tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
      f)  adeguata  conoscenza  della lingua italiana se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati  sono  ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal  concorso,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento.