Art. 2.

                          Riserva di posti

    1.  Sono  previste  le  riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni,  nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le  riserve  di posti non potranno superare complessivamente la meta'
dei  posti  messi  a  concorso.  Nel caso in cui, in relazione a tale
limite,  si  renda  necessaria  una  riduzione dei posti, essa verra'
attuata  in  misura  proporzionale  per  ciascuna categoria di aventi
diritto  a  riserva.  Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella
graduatoria  di  merito  ve  ne  siano alcuni che appartengono a piu'
categorie  che  danno titolo a differenti riserve di posti, si terra'
conto  prima  del  titolo  che  da'  diritto  ad una maggiore riserva
nell'ordine  indicato  dal  citato  art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni'.
    2.  Coloro  che  intendano  avvalersi  delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.