Art. 5. Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Alla commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.