Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  Con  successivo  provvedimento  sara' nominata la commissione
esaminatrice  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    2.  Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della predetta
commissione  sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    3.   Alla   commissione   possono   essere  aggiunti  membri  per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle
apparecchiature e applicazioni informatiche.