Art. 6.

                           Prove di esame

    1.  Il  concorso  si  svolgera'  mediante esame, con l'osservanza
delle   disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  1994,  n. 487,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n  487,  e  successive modificazioni, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le  modalita'  di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire
alle   singole  prove.  Essa,  immediatamente  prima  dell'inizio  di
ciascuna  prova  orale,  determina  i  quesiti  da  porre  ai singoli
candidati  per  ciascuna  delle  delle materie di esame. Tali quesiti
sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
    3.  Le  due  prove  scritte,  la cui durata sara' stabilita dalla
commissione  esaminatrice,  consisteranno  in  un tema sulle seguenti
materie:
      a) prima prova scritta: diritto amministrativo, diritto civile;
      b) seconda   prova   scritta:  contabilita'  pubblica,  scienza
dell'amministrazione;
    4.    I   contenuti   di   ciascuna   prova   sono   disciplinati
dall'amministrazione, che ne cura la predisposizione anche sulla base
di programmi elaborati da esperti in selezione del personale.
    5.  Saranno  ammessi  alla  prova  orale  i candidati che avranno
nportato  il  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle prove
scritte.
    6.  La  prova orale vertera' sulle materie delle prove scritte e,
inoltre, sulle seguenti materie:
      a) diritto pubblico;
      b) diritto comunitario;
      c) ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
      d) nozioni  di  diritto  penale, con particolare riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
      e) ordinamento ed attribuzioni dell'U.N.I.R.E.
    Detta prova comprendera' anche l'accertamento:
      f) della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato
tra: inglese, francese, spagnolo o tedesco;
      g) della  conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni
informatiche utilizzate nelle attivita' di ufficio.
    7.  La  prova  orale  si  intende  superata se il candidato avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30.
    8.  Il  punteggio  finale e' determinato dalla somma tra la media
dei voti riportati nelle due prove scritte e il voto conseguito nella
prova orale.
    9.  Le  prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date
che  saranno  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4ª serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  16 maggio  2006. Tale
pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti gli effetti, gli
assenti  e/o  ritardatari saranno considerati rinunciatari. Nel corso
delle prove scritte i candidati potranno consultare codici e testi di
legge non commentati.
    10.  I  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per
l'ammissione  al concorso e dovranno, senza alcun preavviso o invito,
presentarsi,  muniti  di  un  valido documento di riconoscimento, nei
locali e nei giorni indicati nel presente articolo.
    11.  L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono  sostenerla,  mediante apposita nota che sara' inviata presso
il  recapito  indicato  nella  domanda. Con la stessa nota sara' data
contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove scritte.