Art. 6. Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni e consistera' in due prove scritte ed una prova orale. 2. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 3. Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla commissione esaminatrice, consisteranno in un tema sulle seguenti materie: a) prima prova scritta: diritto amministrativo, diritto civile; b) seconda prova scritta: contabilita' pubblica, scienza dell'amministrazione; 4. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dall'amministrazione, che ne cura la predisposizione anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione del personale. 5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno nportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. 6. La prova orale vertera' sulle materie delle prove scritte e, inoltre, sulle seguenti materie: a) diritto pubblico; b) diritto comunitario; c) ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; d) nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione; e) ordinamento ed attribuzioni dell'U.N.I.R.E. Detta prova comprendera' anche l'accertamento: f) della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra: inglese, francese, spagnolo o tedesco; g) della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche utilizzate nelle attivita' di ufficio. 7. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. 8. Il punteggio finale e' determinato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte e il voto conseguito nella prova orale. 9. Le prove del concorso si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 maggio 2006. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti, gli assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare codici e testi di legge non commentati. 10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo. 11. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota che sara' inviata presso il recapito indicato nella domanda. Con la stessa nota sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.