Art. 7. Prova di preselezione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive integrazioni e modificazioni, l'amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva costituita da test di cultura generale e sulle materie di cui al punto 3 del precedente art. 6, predisposta anche da aziende specializzate in selezione di personale. E' ammesso alle prove scritte un numero massimo di candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso, unitamente alle posizioni di parita' all'ultimo posto utile della graduatoria. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. L'eventuale prova di preselezione si svolgera' nei luoghi e nelle date che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 16 maggio 2006. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti, gli assenti e/o ritardatari saranno considerati rinunciatari. 3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi alla prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei locali e nei giorni indicati nel presente articolo.