Art. 7.

                        Prova di preselezione

    1.  Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente
della   Repubblica   n. 487/1994,   e   successive   integrazioni   e
modificazioni,  l'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  far
precedere  le  prove  scritte da una prova preselettiva costituita da
test  di  cultura  generale  e  sulle  materie  di cui al punto 3 del
precedente  art. 6,  predisposta  anche  da  aziende specializzate in
selezione  di  personale.  E'  ammesso  alle  prove scritte un numero
massimo  di  candidati  pari  a sei volte il numero dei posti messi a
concorso, unitamente alle posizioni di parita' all'ultimo posto utile
della  graduatoria.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva
non concorre alla formazione del voto finale di merito.
    2.  L'eventuale  prova  di preselezione si svolgera' nei luoghi e
nelle  date  che  saranno  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi ed esami» del 16 maggio
2006.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti gli
effetti,    gli   assenti   e/o   ritardatari   saranno   considerati
rinunciatari.
    3.  I  candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta  ai  sensi  del  precedente  art. 3, sono ammessi alla prova
preselettiva  con  riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione  al  concorso  e  dovranno, senza alcun
preavviso  o  invito,  presentarsi,  muniti di un valido documento di
riconoscimento,  nei  locali  e  nei  giorni  indicati  nel  presente
articolo.