Art. 8.

                    Formazione della graduatoria

    1.  Espletate  le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formera'  la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato.
    2.  A  parita'  di  merito  e  di  titoli  saranno  applicate  le
preferenze  previste  dall'art. 5,  commi  4  e  5,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
integrazioni e modificazioni.
    3.  I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno
presentare  o  far pervenire all'U.N.I.R.E. - Direzione generale area
amministrativa  -  Servizio  affari generali, via Cristoforo Colombo,
283/A  -  00147  Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova   orale   medesima,  i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero
autocertificazione  attestante  il  possesso  dei  titoli di riserva,
preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati
nella domanda.
    4.  Con  apposito  provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara'  formata  la  graduatoria  definitiva e verranno
dichiarati i vincitori del concorso.
    5.   Il   provvedimento   suddetto   sara'   pubblicato  all'albo
dell'U.N.I.R.E.
    6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    7.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
    8.  I titoli che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, danno diritto a preferenza a parita' di
merito sono i seguenti:
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d) i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i) gli  insigniti  di  croce  di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      l) i   figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      n) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      o) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      p) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      q) i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      r) coloro   che   abbiano   prestato   servizio  militare  come
combattenti;
      s) coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      t) i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      u) gli invalidi ed i mutilati civili;
      v) militari   volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      e) dalla minore eta'.