Art. 8. Formazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. A parita' di merito e di titoli saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni. 3. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'U.N.I.R.E. - Direzione generale area amministrativa - Servizio affari generali, via Cristoforo Colombo, 283/A - 00147 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale medesima, i documenti in carta semplice, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda. 4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' formata la graduatoria definitiva e verranno dichiarati i vincitori del concorso. 5. Il provvedimento suddetto sara' pubblicato all'albo dell'U.N.I.R.E. 6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 8. I titoli che, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto a preferenza a parita' di merito sono i seguenti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; u) gli invalidi ed i mutilati civili; v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 9. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; e) dalla minore eta'.