Art. 9. Assunzione in servizio 1. L'amministrazione provvedera' ad acquisire, direttamente o tramite gli interessati, ai sensi della normativa vigente, la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore di amministrazione. L'assunzione sara' subordinata al rispetto della disciplina autorizzatoria e della normativa vigente in materia. 2. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.