Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    1.  L'amministrazione  provvedera'  ad  acquisire, direttamente o
tramite  gli  interessati,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la
documentazione  attestante il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso. Acquisita la necessaria autorizzazione ai
sensi  dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati
dichiarati  vincitori  saranno  invitati  a  stipulare  un  contratto
individuale  a  tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di
un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno,  nell'area  funzionale  C,
posizione  economica  C1,  profilo  professionale di collaboratore di
amministrazione.  L'assunzione  sara'  subordinata  al rispetto della
disciplina autorizzatoria e della normativa vigente in materia.
    2.  Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assuma  servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal diritto
all'assunzione.