Art. 11. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni in materia di concorsi. 2. Avverso i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 8 del presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale o al Capo dello Stato nei termini di legge. 3. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il segretario generale: Panzironi