Art. 11.

                        Norme di salvaguardia

    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni in materia di concorsi.
    2.  Avverso  i provvedimenti di esclusione dal concorso e avverso
il  provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'art. 8
del  presente  bando  e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale o al
Capo dello Stato nei termini di legge.
    3.  La  presente  determinazione  sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
                                Il segretario generale: Panzironi