Art. 5. Titoli di merito La valutazione dei titoli professionali, cui potra' essere assegnato un punteggio massimo di venti/ventesimi, avverra', previa definizione dei criteri da parte della Commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova scritta e prima della correzione della stessa. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) lavori originali e pubblicazioni scientifiche concernenti materie aeronautiche: punteggio massimo 6; b) partecipazione a commissioni o gruppi di studio aventi ad oggetto materie aeronautiche: punteggio massimo 4; c) incarichi e servizi speciali attinenti le materie aeronautiche: punteggio massimo 4; d) esperienza qualificata di almeno due anni dopo la laurea: punteggio massimo 6; in attivita' tecnico-professionale relativa al settore di specializzazione, maturata attraverso l'impiego presso uffici della pubblica amministrazione, di enti, istituti, imprese o associazioni di peculiare rilievo nazionale, comunitario o internazionale; in significative e continuative esperienze di ricerca o di formazione svolte in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni aventi attribuzioni in settori che interessano l'Ente; nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese o associazioni di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie tecniche nei settori che interessano l'Ente; nell'attivita' professionale presso studi professionali, effettuato comunque il tempo minimo di pratica necessario per l'ottenimento del titolo abilitativo; e) aver prestato servizio presso l'ente nazionale aviazione civile: 0,7 punti per ogni mese di servizio effettivo svolto nella qualifica pari a quella prevista per le posizioni messe a concorso dal presente bando. Nel caso in cui dalla sommatoria dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice il candidato dovesse superare i venti punti, il punteggio relativo a detto candidato sara' riportato al valore massimo di venti/ventesimi. I titoli, che devono essere allegati alla domanda di partecipazione, possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal candidato (senza autentica di firma) con la quale lo stesso attesta che la fotocopia e' conforme all'originale. Qualora il candidato presenti piu' fotocopie semplici l'autodichiarazione puo' essere unica.