Art. 9. Nomina in prova I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, in prova e con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, nella prima qualifica professionale - posizione economica PI1 - del CCNL del personale non dirigente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine che sara' stabilito dall'Ente, decade dalla nomina. Ai sensi degli articoli 41 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la data di assunzione in servizio fosse posteriore di oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, i vincitori dovranno presentare, a pena di decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo dell'Ente, entro trenta giorni dalla predetta data di assunzione in servizio, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita', attestante gli stati, i fatti nonche' le qualita' personali prescritti come requisito dal presente bando e soggetti a modificazione. La Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo effettuera' controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso o nella eventuale dichiarazione di cui al comma precedente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, il vincitore del concorso dovra' comunque presentare, a pena di decadenza, alla Direzione pianificazione e sviluppo organizzativo, un certificato rilasciato da un'azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario, attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. La nomina in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, di un periodo di prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di prova. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, e' computato come servizio di ruolo effettivo. Il personale, gia' in servizio presso l'Ente, che ha partecipato al concorso risultandone vincitore, e' esentato dal periodo di prova sempre che il servizio prestato presso l'Ente sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso. I vincitori del concorso assunti in prova non potranno richiedere il trasferimento a domanda dalla sede di assegnazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di effettiva presa in servizio.