Art. 10.
                        Ulteriori adempimenti
    Gli  assegnatari  devono  tempestivamente  comunicare  la data di
inizio  e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono
iniziare  la frequenza del corso e darne notizia alla Banca d'Italia;
devono  altresi'  comunicare  il  nome dei tutor loro assegnati dalle
universita'  e sono tenuti a far conoscere le valutazioni di profitto
riportate presso le universita' frequentate.
    La Banca d'Italia assegna inoltre a ciascun borsista un ulteriore
tutor,  scelto  tra  i  propri  dipendenti.  Il  borsista e' tenuto a
riferire  sull'andamento  degli  studi  e  a  inviare non meno di due
relazioni  -  una  a  meta'  del  corso  e  una  al suo termine - per
illustrare  esaurientemente  gli  studi svolti, gli esami sostenuti e
gli eventuali lavori avviati.