Art. 11.
                       Modalita' di erogazione
    L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate; la prima
alla  conferma  da  parte  dell'interessato  dell'avvenuta iscrizione
presso  l'universita'  prescelta;  la  seconda  alla comunicazione da
parte  dell'universita'  circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime   due   rate   -  a  meta'  del  corso  e  al  suo  termine  -
successivamente   alla   ricezione   della   documentazione  relativa
all'andamento  degli studi (relazioni di cui all'art. 10, valutazioni
di  profitto  conseguite  dal  borsista  nonche' giudizi espressi dai
tutor assegnati dalle universita).
    La  Banca  d'Italia  si  riserva di non corrispondere le rate non
ancora  maturate:  a)  nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della  frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli   studi;   c)   qualora  da  tale  documentazione  risulti  che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
    La   Banca   d'Italia   chiedera'   la  restituzione  della  rata
corrisposta  anticipatamente  nel  caso  in  cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.