Art. 11. Modalita' di erogazione L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate; la prima alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione della documentazione relativa all'andamento degli studi (relazioni di cui all'art. 10, valutazioni di profitto conseguite dal borsista nonche' giudizi espressi dai tutor assegnati dalle universita). La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso. La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della rata corrisposta anticipatamente nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.