Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    Le  borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca
d'Italia ai candidati dichiarati vincitori dalla Commissione nominata
dal  Governatore  stesso.  La Commissione e' composta da sette membri
scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
    La  Commissione  valuta  preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico  indicato  all'art. 1  e  l'argomento della tesi di laurea e
degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni
di  merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
Successivamente  la  Commissione  valuta il merito delle tesi e degli
eventuali  altri  lavori  e tiene altresi' conto del curriculum degli
studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma
degli  studi  che  il  candidato  si  prefigge  di  compiere  e delle
universita' presso le quali intende fruire della borsa di studio.