Art. 5.
                      Rinnovo del finanziamento
    I  vincitori  delle  borse di studio al termine del primo anno di
corso possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo
anno  di  studi.  La  Banca  d'Italia  puo'  accordare  tale  rinnovo
valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.