Art. 8.
    Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
    La  Banca  d'Italia  comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio  la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita' e
termini di invio.
    Nell'ambito  della  documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese  anche  le  dichiarazioni  relative  all'esistenza o meno di
condanne  penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di procedere alla
verifica  del  possesso  dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
    L'accertamento  del  mancato  possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione  comporta  la  revoca dell'assegnazione della borsa di
studio  e  preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 14.