Art. 9.
                    Adempimenti per la fruizione
    Gli   assegnatari   devono   comunicare   alla   Banca   d'Italia
l'universita'   (e   il   Paese)  che  ha  accettato  la  domanda  di
partecipazione  al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Gli  stessi sono tenuti a
seguire  il  corso  di  studi  nell'universita'  indicata.  Eventuali
cambiamenti  di  universita' possono essere eccezionalmente richiesti
soltanto  in  presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in
particolare,  la non ammissione da parte dell'universita' prescelta e
devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia.