Art. 9. Adempimenti per la fruizione Gli assegnatari devono comunicare alla Banca d'Italia l'universita' (e il Paese) che ha accettato la domanda di partecipazione al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi sono tenuti a seguire il corso di studi nell'universita' indicata. Eventuali cambiamenti di universita' possono essere eccezionalmente richiesti soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in particolare, la non ammissione da parte dell'universita' prescelta e devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia.