Art. 7.
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio e preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 13.