Art. 9. Ulteriori adempimenti Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono iniziare la frequenza del corso e darne notizia alla Banca d'Italia; devono altresi' comunicare il nome dei tutor loro assegnati dalle universita' e sono tenuti a far conoscere le valutazioni di profitto riportate presso le universita' frequentate. La Banca d'Italia assegna inoltre a ciascun borsista un ulteriore tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare esaurientemente gli studi svolti, gli esami sostenuti e gli eventuali lavori avviati.