Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di cui
al  precedente  art. 1,  senza  limiti  di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza,  coloro  che  siano  in  possesso  del diploma di laurea
conseguito  secondo l'ordinamento precedente l'emanazione del decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, ovvero del diploma di laurea
specialistica  conseguito  secondo  il  citato  decreto  ministeriale
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
    Coloro  i  quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo di studio
conseguito  presso una universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza  unicamente  ai  fini  dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
    In   tal   caso,  la  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
corredata,   al  fine  di  consentire  al  collegio  dei  docenti  la
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
      certificato  attestante  il  titolo  di  studio  straniero  con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e  delle  relative  votazioni
unitamente  alla  traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere  sottoscritta  sotto  la  propria  responsabilita'  al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
    In   caso   di  ammissione  al  dottorato  i  candidati  dovranno
presentare,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione,  la
seguente documentazione:
      titoli  tradotti  e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
      dichiarazione   di  valore  del  titolo  conseguito  all'estero
rilasciata  dalle  competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.