Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 28 aprile 2007 e alla
seconda sessione non oltre il 31 ottobre 2007 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente
istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento
previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile.
Per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere
e perito commerciale:
diploma universitario in originale o in copia autentica o in
copia notarile, ovvero diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia
notarile.
Possono altresi' essere ammessi agli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di
ragioniere e perito commerciale anche coloro che sono in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'Universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'Universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato
dall'universita' presso la quale hanno conseguito il titolo
accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
Detta certificazione e' inserita nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di dottore
commercialista devono presentare un certificato di compimento del
tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206,
rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente ai
sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327.
I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento
del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183,
rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.