Art. 6.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 29 maggio 2007 e per la seconda sessione il giorno
27 novembre 2007. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 22 gennaio 2007
Il Ministro: Mussi