Art. 6.
    Gli  esami  di  Stato  hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 29 maggio 2007 e per la seconda sessione il giorno
27 novembre  2007.  Le  prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito  per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle commissioni
esaminatrici,  reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
      Roma, 22 gennaio 2007
                                               Il Ministro: Mussi